Carissimi,
come credo sia noto a tutti, nel prossimo anno 2020 cade la scadenza delle cariche sociali associative, ed in particolare Presidente, Membri del Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti.
Questa scadenza è un importante momento di partecipazione alla vita associativa e deve essere una occasione da cogliere da parte di tutti per contribuire alla governance della Associazione.E’ quindi necessario raccogliere le candidature alla Presidenza, al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori dei Conti entro e non oltre il 15 Gennaio 2020.
Le candidature devono essere presentate all’indirizzo presidente@associazioneaiar.com, con a corredo una breve lettera con motivazione della candidatura e un Curriculum Vitae, anch’esso breve, del candidato.
Per opportuna conoscenza di tutti riporto sotto gli articoli dello statuto e del regolamento relativi alle elezioni.
Cordiali saluti
Carmine Lubritto
Presidente AIAr
Estratto dello Statuto
Art. 4 Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea Generale dei soci
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti
Le cariche sociali, Presidente, Membro del Consiglio Direttivo e Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Membro del Collegio dei Revisori dei Conti, sono esercitate gratuitamente.
Il Presidente dell’Associazione, eletto dai soci a maggioranza semplice, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea Generale. L’elettorato attivo e passivo è esercitato dai soci ordinari, onorari, sostenitori, junior e dai rappresentati dei soci collettivi, col diritto di un solo voto.
Art. 6 L’organo esecutivo dell’Associazione è il Consiglio Direttivo che è costituito dal Presidente dell’Associazione e da sei membri eletti dall’Assemblea Generale.
L’elezione dei membri del Consiglio Direttivo si effettua a scrutinio segreto. A parità di voti viene eletto il socio con maggiore anzianità di associazione, ed in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
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Art. 8 I membri del Consiglio Direttivo, così come il Presidente dell’Associazione, durano in carica per tre anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.
Estratto del Regolamento
Art. 6 Organizzazione delle elezioni in Assemblea Generale
L’organizzazione dell’Assemblea Generale è responsabilità e cura del Presidente.
Ogni socio esercita i suoi diritti elettorali se in regola col pagamento delle quote sociali, al momento del voto.
Ogni socio avente diritto riceve una scheda per ciascuna elezione prevista nell’Assemblea, siglando l’elenco dei votanti. Ciascuna scheda deve essere vistata dal Presidente o dal delegato alla organizzazione dell’Assemblea.
L’elenco dei votanti deve essere messo a disposizione dell’Assemblea prima della elezione.
I soci collettivi sono rappresentati da una persona fisica a cui sia conferita la rappresentanza.
Ogni socio dispone di un voto che può essere delegato ad altro socio. Non sono ammesse più di due deleghe per ogni socio.
Art. 7 Elezioni del Presidente
La elezione del presidente avviene a scrutinio segreto, su lista aperta, a maggioranza semplice. In caso di parità, o se nessuno dei candidati raccoglie almeno il 30 % dei voti effettivi, si procede ad una seconda votazione, a maggioranza semplice, fra i due candidati che avranno conseguito il maggior numero di voti.
Ogni socio ordinario, onorario e collettivo ha diritto ad un voto, con una sola preferenza.
Le candidature devono pervenire al Presidente entro la data di convocazione dell’Assemblea Generale in cui hanno luogo le elezioni.
Art. 8 Elezioni del Consiglio Direttivo
La elezione dei 6 membri del C.D. ha luogo dopo la elezione del Presidente e la comunicazione dei risultati ufficiali. La elezione avviene a scrutinio segreto, su lista aperta.
Ogni socio ordinario, onorario e collettivo ha diritto ad un voto, e può esprimere fino a due preferenze.
Saranno proclamati eletti i 6 nominativi che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.
Le candidature devono pervenire al Presidente entro la data di convocazione dell’Assemblea Generale in cui hanno luogo le elezioni.
Art. 9 Elezioni del Collegio dei Revisori dei Conti
L’elezione avviene a scrutinio segreto. Ogni socio ordinario, onorario e collettivo ha diritto ad un voto, con una sola preferenza.
Assume la carica di Presidente del Collegio dei Revisori il membro del Collegio che ha riportato il maggior numero di preferenze o, in caso di parità, il più anziano per associazione.