Art. 1 E’ costituita l’Associazione Italiana di Archeometria (Metodologie scientifiche per i Beni Culturali). L’Associazione, nel seguito denominata AIAr, ha carattere scientifico senza fini di lucro. La durata dell’AIAr è illimitata.
Art. 2 L’Associazione ha lo scopo di promuovere e sviluppare le attività di ricerca, didattiche e professionali per lo studio e la salvaguardia del Patrimonio Culturale utilizzando metodologie scientifiche. Essa promuove contatti tra ricercatori delle discipline scientifiche e quelli delle discipline umanistiche per affrontare problematiche riguardanti lo studio, il restauro e la conservazione dei Beni Culturali.
Rientrano altresì nelle finalità dell’Associazione:
- la creazione, in cooperazione con Ministeri, istituzioni ed Enti pubblici e privati, di strutture di ricerca e didattiche nei settori di proprio interesse;
- il favorire la maturazione e valorizzazione scientifica dei ricercatori dei settori di proprio interesse;
- la diffusione di documentazioni e informazioni scientifiche, didattiche e professionali.
L’Associazione può stabilire rapporti di cooperazione, anche di tipo federativo, con Enti pubblici e privati, Società scientifiche, Accademie nazionali ed estere.
Art.3 I soci si distinguono in:
- soci ordinari
- soci sostenitori
- soci onorari
- soci collettivi
- soci junior
Ferme restando le specificità e la peculiarità dell’approccio culturale descritto nell’art.2, possono essere soci ordinari tutti coloro che operano nel campo delle metodologie scientifiche applicate allo studio e alla conservazione dei Beni Culturali.
I soci sostenitori si identificano nei soci che sottoscrivono una quota associativa maggiorata.
L’Assemblea Generale può nominare dei soci onorari. Tale riconoscimento può essere attribuito soltanto a persone di alto valore scientifico e/o benemerite dell’ Associazione.
I soci onorari godono degli stessi diritti dei soci ordinari e sono dispensati dalle quote sociali.
Possono essere soci collettivi gli Istituti di ricerca scientifica, gli Enti, le Società e le Industrie interessate allo sviluppo dell’Archeometria. Il socio collettivo designa a rappresentarlo un delegato.
Coloro che, non avendo ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età al 31 dicembre dell’anno solare di richiesta o rinnovo di associazione pur avendo i requisiti per essere soci ordinari, svolgono attività di studio e formazione attinenti alle finalità dell’Associazione, possono iscriversi come soci junior.
Le quote associative sono stabilite dal regolamento approvato dall’Assemblea Generale.
Art. 4 Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea Generale dei soci
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti
Le cariche sociali, Presidente, Membro del Consiglio Direttivo e Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Membro del Collegio dei Revisori dei Conti, sono esercitate gratuitamente.
Il Presidente dell’Associazione, eletto dai soci a maggioranza semplice, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea Generale.
L’elettorato attivo e passivo è esercitato dai soci ordinari, onorari, sostenitori, junior e dai rappresentanti dei soci collettivi, col diritto di un solo voto.
Art. 5 Non vi sono limitazioni al numero ed alla nazionalità dei soci. Le domande di iscrizione devono essere indirizzate al Presidente dell’Associazione ed esaminate e approvate dal Consiglio Direttivo secondo le procedure stabilite dal regolamento.
I soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, il regolamento, le delibere degli organi dell’Associazione, nonché al pagamento delle quote annuali di associazione.
Art. 6 L’organo esecutivo dell’Associazione è il Consiglio Direttivo che è costituito dal Presidente dell’Associazione e da sei membri eletti dall’Assemblea Generale.
L’elezione dei membri del Consiglio Direttivo si effettua a scrutinio segreto. A parità di voti viene eletto il socio con maggiore anzianità di associazione, ed in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di emanare un regolamento, che stabilisce le norme relative al funzionamento dell’Associazione e che viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea generale.
Art. 7 All’amministrazione del patrimonio dell’Associazione, costituito dalle quote sociali e dai contributi di Enti pubblici e privati, provvede il Tesoriere in base alle delibere del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere inoltre elabora annualmente il conto consuntivo ed il bilancio preventivo dell’Associazione.
Il Segretario Generale organizza e gestisce la Segreteria dell’Associazione, e custodisce l’archivio dell’Associazione.
Il Segretario Generale ed il Tesoriere vengono designati dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri. Ad essi vengono attribuite deleghe specifiche rispetto ai ruoli ricoperti come da
regolamento.
I bilanci devono essere controllati ed approvati dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto da un Presidente e da due Membri, che dura in carica per tre anni ed è eletto dall’Assemblea Generale dei soci.
Art. 8 I membri del Consiglio Direttivo, così come il Presidente dell’Associazione, durano in carica per tre anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.
Art. 9 L’Assemblea Generale è l’organo sovrano dell’Associazione, delibera sugli orientamenti generali dell’attività dell’Associazione ed approva i bilanci. L’Assemblea Generale è convocata almeno una volta l’anno, di norma in concomitanza con manifestazioni dell’Associazione. L’Assemblea Generale è introdotta dalla relazione del Presidente sulla attività svolta dall’Associazione e dalle relazioni del Tesoriere e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sui bilanci consuntivi e preventivi dell’Associazione.
Art.10 Il Presidente rappresenta l’Associazione, tanto nei rapporti con i soci, quanto con i terzi e in giudizio. Il Presidente bandisce con almeno due mesi di anticipo rispetto alla scadenza la votazione per il rinnovo delle cariche sociali. Per particolari incarichi, il Presidente può delegare uno o più soci.
In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito, a tutti gli effetti dal membro del Consiglio Direttivo più anziano per associazione o da persona designata secondo le norme stabilite dal Regolamento.
Art. 11 L’Associazione tiene di norma un Congresso Scientifico ogni due anni. La sede del Congresso è stabilita dal Consiglio Direttivo che nomina anche il Segretario Scientifico del Congresso ed un Comitato Scientifico di cui fanno parte di diritto i membri del Consiglio Direttivo.
Il Segretario Scientifico ha la responsabilità organizzativa del Congresso, potendosi avvalere di un Comitato Organizzatore la cui composizione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo. Il Bilancio consuntivo del Congresso rientra in quello dell’Associazione.
Il Comitato Scientifico ha la responsabilità scientifica del Congresso e della diffusione dei contenuti del Congresso stesso attraverso pubblicazioni dedicate o su riviste di settore.
L’Associazione può inoltre organizzare, anche in concorso con altre Associazioni, Istituzioni ed Enti, convegni straordinari o monotematici, corsi di aggiornamento o altre manifestazioni scientifiche.
La gestione economica degli eventi organizzati da AIAr viene gestita sulla base di un regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione può fornire il supporto scientifico a convegni, corsi di aggiornamento o altre manifestazioni scientifiche attraverso la concessione del proprio patrocinio o adesione.
Art. 12 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di proporre all’Assemblea Generale modifiche allo statuto, e dovrà curare la diffusione tempestiva tra i soci, con congruo anticipo, delle proposte di modifica allo Statuto pervenutegli.
Le modifiche devono essere approvate dall’Assemblea Generale a maggioranza dei votanti. Perché l’Assemblea sia valida deve essere presente, anche attraverso deleghe, la maggioranza degli aventi diritto al voto.
Art. 13 In caso di scioglimento dell’Associazione, verrà convocata un’Assemblea Generale per le opportune deliberazioni.
Il patrimonio sarà devoluto ad Associazioni similari, o Università, o Istituti di Ricerca. In ogni caso non potrà essere distribuito tra i soci.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al disposto del Codice Civile.