Regolamento dell’Associazione

Art.1 Quote sociali
La quota sociale si riferisce ad un anno solare e non è frazionabile.
Le quote sociali versate non sono rimborsabili.
La quota sociale deve essere corrisposta di norma entro il 31 marzo dell’anno a cui si riferisce. Ogni anno il Consiglio Direttivo (C.D.) definirà i valori delle quote per ogni tipologia di socio, che potranno essere consultati sul sito web dell’Associazione.
Il ritardo di pagamento della quota associativa per più di due anni consecutivi comporta la decadenza dall’Associazione stessa.
Ogni socio, presentando la domanda di iscrizione, accetta lo statuto ed il regolamento dell’a Associazione.

Art. 2 Nuovi soci
L’iscrizione all’AIAr avviene per delibera del Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato al Presidente e previa presentazione da parte di due soci e verifica dei requisiti di cui all’art. 3 dello Statuto
Il C.D. delibera entro quattro mesi dalla data di ricevimento della domanda.

Art. 3 Bilancio
Il bilancio consuntivo dell’AIAr viene redatto dal Tesoriere ed approvato dal C.D.
La somma proveniente dalla raccolta delle quote sociali e da eventuali donazioni, aumentata dell’eventuale residuo dell’esercizio precedente, verrà impiegata, di norma, come segue.
Fino ad un massimo del 40%, per il finanziamento dell’Assemblea Generale (A.G.) annuale, di Assemblee straordinarie, di riunioni del C.D., di spese di segreteria, di spese di promozione e di altri impegni associativi;
fino ad un massimo del 20%, per il fondo spese del Presidente;
la restante quota, per il finanziamento di attività associative di promozione culturale e scientifica, quali Convegni, Conferenze, Seminari e Pubblicazioni.
Questa ripartizione del bilancio, potrà, in casi eccezionali, essere variata per delibera del C.D. che ne darà motivazione verbalizzata.

Art. 4 Spese
Le spese per servizi dovranno essere documentate con fattura o ricevuta.
Le spese sostenute dal presidente o da suo delegato durante viaggi per impegni associativi verranno rimborsate a rimborso su presentazione della documentazione di spesa. Sono adottati i massimali di spesa giornaliera previsti per i dipendenti degli Atenei e Centri di Ricerca pubblici.  Non sarà corrisposta alcuna indennità di missione.

Art. 5 Rappresentanza e deleghe
L’AIAr è di norma rappresentata dal Presidente, che può delegare temporaneamente un componente del C.D.
In qualunque caso di assenza o di impedimento imprevisto, le funzioni del Presidente sono assunte dal membro del C.D. più anziano per associazione o, in caso di parità, dal più anziano anagraficamente.
Qualora l’assenza o l’impedimento del Presidente si protraggano oltre i 6 mesi, il C.D. elegge al suo interno un Presidente supplente, con l’incarico di convocare, entro 3 mesi, l’Assemblea Generale per eleggere un nuovo Presidente.

Art. 6 Organizzazione delle elezioni in Assemblea Generale
L’organizzazione dell’Assemblea Generale è responsabilità e cura del Presidente.
Ogni socio esercita i suoi diritti elettorali se in regola col pagamento delle quote sociali, al momento del voto.
Ogni socio avente diritto riceve una scheda per ciascuna elezione prevista nell’Assemblea, siglando l’elenco dei votanti. Ciascuna scheda deve essere vistata dal Presidente o dal delegato all’organizzazione dell’Assemblea.
L’elenco dei votanti deve essere messo a disposizione dell’Assemblea prima della elezione.
I soci collettivi sono rappresentati da una persona fisica a cui sia conferita la rappresentanza. Ogni socio dispone di un voto che può essere delegato ad altro socio. Non sono ammesse più di due deleghe per ogni socio.

Art. 7 Elezioni del Presidente
L’elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto, su lista aperta, a maggioranza semplice. In caso di parità, o se nessuno dei candidati raccoglie almeno il 30 % dei voti effettivi, si procede ad una seconda votazione, a maggioranza semplice, fra i due candidati che avranno conseguito il maggior numero di voti.
Ogni socio in regola con il pagamento della quota annuale ha diritto ad un voto, con una sola preferenza.
Le candidature devono pervenire al Presidente entro due settimane dalla data di convocazione dell’Assemblea Generale in cui hanno luogo le elezioni.

Art. 8 Elezioni del Consiglio Direttivo
L’elezione dei 6 membri del C.D. ha luogo dopo l’elezione del Presidente e la comunicazione dei risultati ufficiali. L’elezione avviene a scrutinio segreto, su lista aperta.
Ogni socio in regola con il pagamento della quota annuale ha diritto ad un voto, con una sola preferenza.
Saranno proclamati eletti i 6 nominativi che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.
Le candidature devono pervenire al Presidente entro due settimane dalla data di convocazione dell’Assemblea Generale in cui hanno luogo le elezioni.

Art. 9 Elezioni del Collegio dei Revisori dei Conti
L’elezione avviene a scrutinio segreto. Ogni socio in regola con il pagamento della quota annuale ha diritto ad un voto, con una sola preferenza.
Le candidature devono pervenire al Presidente entro due settimane dalla data di convocazione dell’Assemblea Generale in cui hanno luogo le elezioni.
Assume la carica di Presidente del Collegio dei Revisori il membro del Collegio che ha riportato il maggior numero di preferenze o, in caso di parità, il più anziano per associazione.

Art. 10 Riunioni dell’Assemblea Generale
Ogni riunione dell’Assemblea Generale viene convocata dal Presidente con comunicazione inviata ai soci almeno trenta giorni prima dell’adunanza.
Per la costituzione legale della A.G. e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario l’intervento di un numero di soci che rappresenti almeno il 50% degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione. Nella seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
L’A.G. all’inizio di ogni seduta elegge tra i soci un Segretario che provvede a redigere un verbale delle deliberazioni dell’Assemblea. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.

Art. 11 Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce per iniziativa del Presidente o di almeno tre dei suoi membri.
La riunione è valida se sono presenti almeno tre membri, più il Presidente o un suo delegato.
I membri del Consiglio non hanno facoltà di delega.
Le elezioni delle cariche interne al Consiglio, Tesoriere e Segretario, avvengono a scrutinio palese, su candidature proposte dal Presidente.
Le decisioni del C.D. vengono approvate, qualora necessario, con votazione palese, a maggioranza.
In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 12 Riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori si riunisce su iniziativa del Presidente del Collegio almeno una volta all’anno.

Art. 13 Funzioni del Consiglio Direttivo
Principali compiti del C.D. sono: indicare le direttive per l’attuazione delle finalità statutarie, stabilirne le modalità e le responsabilità di esecuzione, nonché controllare l’esecuzione stessa.
E’ altresì compito del C.D. approvare il bilancio preventivo e consuntivo, il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale dell’Associazione da presentare all’A.G.
E’ facoltà del C.D. convocare Assemblee Generali straordinarie.

Art. 14 Funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori cura il controllo delle spese, sorveglia la gestione amministrativa dell’Associazione e ne riferisce all’A.G.

Art. 15 Aree di interesse scientifico, culturale e professionale
Nell’ambito dell’Associazione possono essere individuate aree di interesse scientifico, culturale e professionale. In tal caso è istituita la figura del Coordinatore di area con il compito di mantenere il collegamento tra i soci interessati ad una stessa area, sia tramite gli strumenti sociali, sia individuando altre iniziative scientifiche e culturali. I Coordinatori di area sono eletti dall’Assemblea Generale, ogni elettore esprime una designazione per ogni area.

Art. 16 Modifiche al Regolamento
Modifiche al Regolamento dell’Associazione possono essere proposte dal C.D., che si impegna a presentarle alla successiva A.G.
Le modifiche divengono esecutive dalla data di approvazione da parte dell’Assemblea Generale.

Art. 17 Controversie
Tutte le eventuali controversie tra i soci, derivanti dalla interpretazione o dalla applicazione dello Statuto o del Regolamento saranno devolute ad un Collegio Arbitrale formato da tre membri, di cui due nominati rispettivamente da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato in accordo fra le parti. In mancanza di accordo, le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale saranno assunte dal Presidente del Tribunale di Roma.
Il foro competente è quello di Roma.

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